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Riconoscimento crediti


In caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

 

  1. Salvo diverse disposizioni, il Consiglio propone al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell’ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di laurea dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un’altra università, il CCL convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l’ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l’anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengano da corsi di laurea della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
  2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di laurea. Gli studenti possono inserire nel proprio piano carriera, previa approvazione da parte del Consiglio del Corso di studio, degli insegnamenti non previsti per il conseguimento del titolo finale (esami in sovrannumero) e i medesimi non entreranno nel computo della media di laurea. Lo studente può inserire nel piano carriera come esami in sovrannumero un massimo di 20 crediti, arrotondati per eccesso, oltre i 180 crediti previsti per il conseguimento della laurea.
  3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 6 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente». 
  4. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dalla Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea

 

 

Ultimo aggiornamento: 16/02/2024 10:29
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